martedì, 5 maggio 2026
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19 Febbraio 2009

SÌ DI CONSULTA A INDENNIZZO PER EPATITE DA EMODERIVATI

Roma, 6 febbraio – Ha diritto a un indennizzo per i danni subiti chi si ammala di epatite a causa di una somministrazione di emoderivati. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue. A sollevare la questione era stata la sezione lavoro del tribunale di Palermo, chiamata ad esaminare il ricorso di un uomo a cui nel 1983 era stato somministrato siero antitetanico per in via intramuscolare. Nel 2000, poi, gli era stata diagnosticata “una cirrosi epatica HCV correlata”, contratta a seguito alla somministrazione di immunoglobulina umana. L’uomo, dunque, aveva presentato una richiesta di indennizzo, ma la competente Commissione medica ospedaliera non aveva riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione dell’immunoglobulina e la patologia HCV, e la stessa tesi era stata condivisa dal ministero della Salute, costituitosi in giudizio. Una consulenza tecnica, nel corso del processo, aveva invece accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del siero antitetanico avvenuta nel 1983 e l’epatite HCV sofferta. I giudici della Consulta, come si legge nella sentenza n. 28 depositata oggi, hanno ritenuto fondata la questione sollevata dal tribunale di Palermo: “dalla disciplina complessiva del 1992 – osservano – emerge che, mentre l’indennizzo è sempre riconosciuto nel caso di soggetti che abbiano contratto infezioni da HIV, siano esse derivate dalla somministrazione di sangue ovvero di emoderivati, ai soggetti che abbiano contratto l’epatite il beneficio è concesso solo nel caso in cui la malattia sia conseguita a trasfusione, ovvero, se si tratta di operatori sanitari, nelle ipotesi di contatto con il sangue o suoi derivati”, mentre “resta priva di tutela l’ipotesi in cui l’infezione da epatite sia conseguita alla somministrazione di emoderivati” e ciò “non trova alcuna ragionevole giustificazione”, violando il principio di uguaglianza dettato dall’articolo 3 della Costituzione.

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