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7 Marzo 2011

LA CASSAZIONE SULLE DIMISSIONI OSPEDALIERE: “LA SALUTE DEL MALATO SIA LA PRIORITÀ”

Ogni medico ha il “dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza” e questa e’ l’unica ‘bussola’ da seguire nel momento in cui decide di dimettere il paziente dall’ospedale. La quarta sezione penale della Cassazione ha per questo annullato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale era stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” un medico accusato di omicidio colposo. Al centro del processo, la morte di un uomo avvenuta la notte successiva alle sue dimissioni dall’ospedale civile di Busto Arsizio, dove era stato ricoverato e sottoposto a un intervento perché colpito da infarto miocardico. La vittima era stata dimessa dopo 9 giorni, ma nella stessa notte della dimissione si era sentita male di nuovo ed era deceduta. A finire sotto inchiesta era stato il medico che aveva firmato le dimissioni: il gup di Busto Arsizio lo aveva giudicato, con rito abbreviato, colpevole, decisione ribaltata in appello. Il sanitario si era sempre difeso sostenendo di essersi attenuto “scrupolosamente” alle linee guida che prevedono la dimissione del paziente allorché si sia raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico: nel caso di specie, rilevava l’imputato, “non esistevano indici obiettivamente contrari alla dimissione”. La Suprema Corte, con la sentenza n.8254, ha accolto il ricorso della Procura generale e delle parti civili contro il verdetto di secondo grado, ribadendo che “il medico deve perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura”. Il rispetto delle ‘linee guida’, osservano i giudici, “nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia e alla responsabilità del medico nella cura del paziente: nulla per altro – si legge ancora nella sentenza – si conosce dei contenuti di tali ‘linee guida’, né dell’autorità dalle quali provengono”, ne’ “è dato di conoscere se le stesse rappresentino un’ulteriore garanzia per il paziente” oppure se “altro non siano che uno strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura ospedaliera”. Invece “a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute ne’ di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato”. Il medico quindi, conclude la Corte, “non e’ tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”.
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