domenica, 3 maggio 2026
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9 Novembre 2009

GARANTE PRIVACY, CONVIVENTE PUO’ CONSULTARE CARTELLA CLINICA DEFUNTO

La cartella clinica di una persona deceduta può essere consultata dal convivente che intende fare chiarezza, in sede giudiziaria, sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura. Lo ha stabilito il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava la mancata risposta di un policlinico universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta, nonostante l’uomo fosse stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero. Ne dà notizia la Newsletter del Garante privacy. La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a rispondere alle richieste del cittadino, ha giustificato il rifiuto affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato a ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. L’Autorità, invece, ha ritenuto legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. L’uomo, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza, ha infatti manifestato l’intenzione di accedere a questi dati proprio perché necessari a intraprendere le azioni legali più opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base delle richieste (peraltro non documentato), espresse dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica – e in ogni altro documento su ricovero, periodo di degenza e successivo decesso – e ha disposto che le spese sostenute per il procedimento vengano liquidate dal policlinico direttamente a favore del convivente della paziente deceduta.
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