lunedì, 4 maggio 2026
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17 Giugno 2014

CASSAZIONE: NON È PUNIBILE IL MEDICO CHE USA STRUMENTI ASL IN INTRAMOENIA

Non è punibile con sanzione penale il medico che in regime di intramoenia utilizza uno strumento diagnostico dell’Asl senza incassare soldi dal cittadino e conseguentemente non versando il corrispettivo per l’esame eseguito. A patto però, che lo strumento in questione sia utilizzato come “terzo occhio” diagnostico, per giungere a un chiaro inquadramento clinico. Con questa motivazione la Cassazione (sentenza n. 20414/del 9 maggio 2014) ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto, che ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di peculato contestato a un chirurgo e all’infermiere che lo aveva assistito, che avevano utilizzato, in regime di intramoenia, un ecografo senza versare il relativo corrispettivo all’Asl. I giudici della Cassazione, nella loro motivazione fanno riferimento a un verbale della Commissione Paritetica per l’attività libero-professionale intramoenia dell’azienda Usl 9 di Grosseto, “nel quale era espressamente previsto che si doveva distinguere l’esame ecografico vero e proprio, che dava luogo a un dettagliato referto, dalle semplici scansioni ecografiche, effettuate nel corso di visite specialistiche, che venivano eseguite abitualmente a completamento di un esame obiettivo o per immediata risoluzione di dubbi diagnostici e per diagnosi differenziali”. Ne deriva che la prassi posta in essere, per la Cassazione “era ampiamente giustificata”. Secondo i giudici infatti, anche nelle conversazioni registrate “si fa cenno a ecografie o scansioni ecografiche da effettuarsi eventualmente in sede di visita non appare risultanza particolarmente significativa, posto che è pacifico, come si è visto, che l’imputato era solito avvalersi di tale mezzo come semplice ausilio a fini diagnostici (‘terzo occhio’) e non come veri e propri esami da supportare con appositi referti”, In base a tali considerazioni il Gup ha quindi ritenuto “insussistenti gli elementi indiziari a carico degli imputati” e ha concluso che il quadro indiziario non appariva “suscettibile di ulteriori approfondimenti dibattimentali, quanto meno in riferimento all’elemento psicologico del reato, senz’altro non ravvisabile nella fattispecie in esame”.
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