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Medinews
26 Gennaio 2009

CASSAZIONE: MEDICO NON HA COLPA SE OPERA BENE SENZA CONSENSO

Non risponde né di lesioni colpose né di violenza privata il medico che, durante una operazione conclusasi positivamente e con guarigione del paziente, effettui un trattamento chirurgico diverso da quello per il quale aveva ottenuto il consenso informato della persona malata. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Cassazione – con la sentenza 2437 – che hanno risolto il seguente quesito di diritto sul quale c’era divergenza di opinioni: ”se abbia, o meno, rilevanza penale, e, nel caso di risposta affermativa, quale ipotesi delittuosa configuri la condotta del sanitario che, in assenza del consenso informato del paziente, sottoponga il medesimo ad un determinato trattamento chirurgico nel rispetto delle ‘regole dell’arte’ e con esito fausto”. A sollecitare la pronuncia e’ stato il caso di Roberta M., una donna ricoverata nell’ospedale di Cattolica alla quale nel 1997 era stata asportata una tuba durante una laparoscopia. La paziente aveva dato il consenso solo per la laparoscopia ma il medico – Nunzio G. – si era reso conto della necessità di asportare la tuba sinistra, cosa che fece con competenza e guarendo la paziente. In primo grado il medico venne condannato per lesioni volontarie aggravate, in appello il reato fu dichiarato prescritto con revoca della condanna al risarcimento per mancanza di prove. Su ricorso sia del chirurgo che della donna le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio; ”ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle ‘leges artis’, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso e’ derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, sia sotto il profilo delle lesioni che sotto quello della violenza privata”.
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