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2 Maggio 2011

CASSAZIONE: L’URGENZA NON ESONERA DALLA RESPONSABILITÀ MEDICA

L’urgenza non esonera da responsabilità il medico se adotta “condotte omissive che non si sa se attribuire a scelte difensive o a carenze di preparazione”. È quanto afferma la Cassazione, occupandosi del ricorso presentato dai familiari di un autista cosentino giunto al pronto soccorso di un ospedale calabrese in stato comatoso da sospetta lesione ischemica cerebrale, e trasferito in un altro ospedale dove è deceduto per una dissezione dell’aorta. Il gup di Rossano, nel febbraio 2010, aveva dichiarato il “non luogo a procedere” nei confronti di due medici per omicidio colposo “per non avere commesso il fatto”. La Quarta sezione penale della Suprema Corte, la scorsa settimana, ha confermato il precedente verdetto. “La sentenza impugnata ha tenuto conto dell’ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ematochimici – si legge nella motivazione – e della necessità di avviare con prontezza il paziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva ragionevolmente dotato delle competenze ed attrezzature più adeguate in relazione alla prospettata patologia neurologica”. È stata quindi emessa la sentenza di “non luogo a procedere” nei confronti dei medici, poiché “la grave patologia del paziente ha prognosi infausta e non avrebbe potuto comunque essere trattata con successo nelle strutture locali”. La Cassazione ha inoltre ricordato che “un’attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà di diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in urgenza”.
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