lunedì, 9 settembre 2024
Medinews
28 Settembre 2001

IL PERCORSO LEGISLATIVO DELLA LEGGE SUI DEFIBRILLATORI

· art.54 del codice penale (non punibilità di un comportamento illecito purché commesso nella necessità di salvare sè o altri da un pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona)
· l’articolo 593 del codice penale: “…chiunque trovando un corpo che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente…” commette reato di omissione di soccorso
· D.P.R27/03/92 art.10: il personale infermieristico professionale nello svolgimento del servizio d’emergenza è autorizzato a svolgere “ le manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile di centrale”, naturalmente fatto salvo un idoneo addestramento dell’operatore al riconoscimento della condizione di arresto cardiocircolatorio e al corretto utilizzo del defibrillatore semi – automatico.

Alla fine della scorsa legislatura, l’8 marzo 2001 – quale ultimo atto del Parlamento prima dello scioglimento delle Camere e con l’appoggio determinante dei ‘Parlamentari del cuore’ riuniti dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Volontariato contro le malattie cardiovascolari (C.O.Na.Cuore) – è stata definitivamente approvata la legge che estende al personale ‘laico’, quindi anche ai cittadini previo opportuno addestramento, l’utilizzo del defibrillatore al di fuori delle strutture ospedaliere.








LA LEGGE:
UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

Legge 3 aprile 2001, n. 120
(pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001)




Art. 1.

1. È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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