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1 Giugno 2010

TRAPIANTI: CSS, SI’ A DONAZIONE ‘SAMARITANA’ MA TEST PSICHICI E REGISTRO

Dopo il Comitato Nazionale per la Bioetica, anche il Consiglio Superiore di Sanità dice ”si”’ alla donazione di rene ”samaritana”, tra persone sconosciute, senza legami affettivi o di parentela, ma con alcune raccomandazioni. In particolare, nel parere inviato al ministero della Salute, viene ”tenuto presente che la direzione generale richiedente individua i seguenti aspetti da sviluppare: i criteri da applicare nell’assegnazione dell’organo; la necessità di svolgere un’approfondita indagine psichiatrica e psicologica dei donatori ‘samaritani’, oltre la prevista indagine motivazionale dei soggetti e la valutazione clinica per verificare l’idoneità fisica del candidato donatore; l’inserimento successivo del donatore nel registro unico dei follow-up dei donatori e dei riceventi e l’opportunità di mantenere anche in questi casi la regola dell’anonimato per il donatore e il ricevente” e, ”all’unanimità, rispettivamente ai quattro punti sopra specificati”, il Css ha espresso un parere suddiviso in ulteriori quattro punti. 1. Per i primi 10 casi la donazione ”samaritana” deve rientrare in un programma nazionale la cui gestione e’ affidata al Centro Nazionale Trapianti che riferirà annualmente al Css. Il programma deve tenere conto delle seguenti raccomandazioni: inserire prioritariamente il donatore ”samaritano” nel programma di trapianti con modalità cross over o, qualora non fosse possibile, tenere conto della provenienza regionale del donatore. 2. Si corrisponde affermativamente al contenuto del quesito, riconoscendone la totale validità e raccomandando che si provveda a svolgere un’attenta valutazione psichiatrica e psicologica del donatore e del suo nucleo familiare; applicare le indicazioni previste dalle linee-guida per il trapianto di donatore vivente per quanto attiene alla ”parte terza”, con la precisazione che questa abbia carattere nazionale ed effettuare una completa e accurata valutazione clinica strumentale delle condizioni fisiche del donatore ”samaritano” da parte del Centro trapianti che organizzi il prelievo, analogamente a quanto previsto nel caso della donazione cross over. 3. Il follow-up di donatore-ricevente, anche in questa modalità di trapianto, non può essere difforme da quanto a tal fine espletato per donatori e riceventi di rene da viventi. 4. Il rispetto dell’anonimato del donatore e del ricevente deve essere assicurato come previsto dalla legge, anche tenuto conto di quanto espresso dal CNB.
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