Roma, 26 marzo – Per tutelare le informazioni personali contenute nel Fascicolo sanitario elettronico, documento hi-tech già in via di sperimentazione in alcune regioni, che raccoglie i dati sanitari di ogni paziente (malattie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci), il Garante della privacy ha deciso di fissare una prima serie di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone. Elevate misure di sicurezza, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, informativa comprensibile e dettagliata: sono questi principi sui quali si fondano le linee guida in materia, messe a punto dal Garante e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L’Autorità per la privacy ha anche avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 31 maggio, con la quale intende acquisire osservazioni e commenti da parte di associazioni e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati. “Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) – si legge in una nota del Garante per la protezione dei dati personali – dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad esempio tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro”. E ancora: “Al paziente – continua il Garante della privacy – deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fascicolo, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano, e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre prevista la possibilità di ‘oscurare’ la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale”. Riguardo all’informativa, il Garante impone due condizioni: “Deve essere comprensibile e dettagliata”. L’informativa, “con un linguaggio comprensibile e dettagliato”, appunto, deve indicare chi (medici di base o del reparto ove è ricoverato il paziente, farmacisti) ha accesso ai suoi dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, eccetera. In materia di sicurezza dei dati trattati, l’Autorità impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per “assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento”.
SIEnews – Numero 7 – 2 aprile 2009